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TRENTINO DIVENTA ZONA ROSSA DAL 15 MARZO



Il Consiglio dei Ministri in data 12 marzo 2021 ha classificato il Trentino a partire dal 15 marzo 2021 in ZONA ROSSA.
Il provvedimento stabilisce misure di maggiore intensità rispetto a quelle già in vigore, per il periodo compreso tra il 15 marzo e il 6 aprile 2021.La principale novità della normativa riguarda al nuovo criterio dei contagi, perciò nelle Province in cui si verifichi un’incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti o nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determini alto rischio di diffusività o induca malattia grave.
Di seguito l’elenco delle restrizioni che verranno applicate, e che dovrebbero rimanere in vigore per due settimane.
Spostamenti personali
È vietato ogni spostamento, anche all’interno del proprio Comune, in qualsiasi orario, salvo che per motivi di lavoro, necessità e salute. Non vi è più la deroga dello spostamento dei trenta chilometri per i Comuni fino a 6000 abitanti.
E’ sempre possibile spostarsi per recarsi presso le attività e i servizi non sospesi. Laddove all’interno del proprio Comune non vi sia la disponibilità di tali attività e/o servizi, è possibile recarsi presso altro Comune contiguo o, in mancanza dell’attività o del servizio in un comune contiguo, nel comune più vicino (compreso il capoluogo di Provincia); tale possibilità di scelta può derivare anche da motivi di maggiore convenienza economica. È altresì consentito recarsi presso le chiese/luoghi di culto poste anche in comuni differenti dal proprio, laddove queste siano abitualmente frequentate e al fine di partecipare alle funzioni religiose.
E’ sempre vietato lo spostamento verso altra abitazione privata abitata, salvo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute.
Sono sempre consentiti, all’interno del territorio provinciale, gli spostamenti necessari alla coltivazione del terreno per uso agricolo, anche per autoconsumo (compresa la produzione di legna).
Attività motoria
Dalle ore 5 alle 22, è consentito svolgere attività motoria in prossimità della propria abitazione da intendersi entro un massimo di tolleranza di 60 minuti dal momento in cui si esce dalla medesima abitazione.
E’ necessario rispettare il distanziamento di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di mascherina a protezione delle vie respiratorie.
Attività sportiva
Dalle ore 5 alle 22, è consentito svolgere l’attività sportiva esclusivamente nell’ambito del territorio del proprio Comune, in forma individuale e all’aperto, mantenendo la distanza interpersonale di due metri.
È tuttavia possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza.
Sono sospese l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere presso centri e circoli sportivi sia all’aperto che al chiuso.
Sono sospese tutte le competizioni sportive salvo quelle riconosciute di interesse nazionale dal CONI e dal CIP. Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.
Attività dei servizi di ristorazione
Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale (come si svolgeva precedentemente: contratti diretti con le aziende e buoni pasto per solo i dipendenti pubblici o privati) a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00. Torna ad essere possibile l’asporto negli esercizi con codice Ateco 47.25 (Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati) fino alle 22,00;. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
Attività commerciali
Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per la vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23 Restano chiusi le attività nei centri commerciali nelle giornate festive e prefestive, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.Sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli genere alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie.
Attività inerenti i servizi alla persona
Sono consentiti solamente le attività inerenti servizi alla persona di cui allegato 24 del Dpcm 2 marzo 2021, ossia:– Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia;– Attività delle lavanderie industriali;– Altre lavanderie, tintorie;– Servizi di pompe funebri e attività connesse.
Istituzioni scolastiche
Sono sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia, mentre le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta la possibilità di svolgere attività in presenza per laboratori o per esigenze degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
Università e Istituti di alta formazione
È sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza e quant’altro previsto dall’art. 44 del Dpcm 2 marzo 2021.
Musei, altri istituti e lughi della cultura e spettacoli aperti al pubblico
Restano sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico di musei e altri luoghi della cultura, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto.
Ulteriori attività che continuano ad essere sospese anche in zona rossa
Restano sospese tutte le altre attività già sospese in zona gialla/arancione (ad es. palestre, piscine, sale giochi, discoteche, sale scommesse, centri sociali/culturali/ricreativi, convegni, congressi, feste ecc.), con le relative disposizioni di cui al Dpcm 2 marzo 2021.





Autocertificazione per gli spostamenti [APPROFONDIMENTO]
Decreto legge 13 marzo 2021 nr. 30

 

 

 

 
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