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Etichettatura e modalità di vendita dei nuovi alimenti contenenti farine di insetti



Il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, ha emanato i decreti con cui vengono disciplinati i contenuti delle etichette da apporre sui prodotti e sugli alimenti contenenti farine di insetti derivati da:
- “Acheta domesticus” (grillo domestico)
- “Larva di Tenebrio molitor” (larva gialla della farina)
- “Locusta migratoria”
- “Larve di Alphitobius diaperinus” (verme della farina minore).

Le disposizioni si applicano a tutte le categorie di alimenti e preparati destinati al consumo umano, come ad esempio a titolo esemplificativo e non esaustivo:
•Pane e panini multicereali;
•Cracker e grissini;
•Barrette ai cereali;
•Premiscele per prodotti da forno (secche);
•Biscotti; Prodotti a base di pasta (secchi);
•Prodotti a base di pasta farcita (secchi);
•Salse;
•Prodotti trasformati a base di patate, piatti a base di leguminose e di verdure, pizza e prodotti a base di pasta;
•Siero di latte in polvere;
•Prodotti sostitutivi della carne;
•Minestre e minestre concentrate o in polvere;
•Snack a base di farina di granturco;
•Bevande tipo birra;
•Prodotti a base di cioccolato;
•Frutta a guscio e semi oleosi;
•Snack diversi dalle patatine;
•Preparati a base di carne.

Le disposizioni nazionali stabiliscono, in sostanza, come d’altronde quelle comunitarie, che sulle confezioni dovranno essere riportate:
- la tipologia di insetto presente;
le quantità utilizzate (fino a un massimo del 10%);
- il Paese di origine;
- informazioni relative a rischi legati a reazioni allergiche.

L’etichetta deve indicare che tali prodotti o ingredienti possono provocare reazioni allergiche nei consumatori con allergie note ai crostacei e ai prodotti a base di crostacei, ai molluschi e ai prodotti a base di molluschi e agli acari della polvere. Tale indicazione deve essere collocata accanto all’elenco degli ingredienti e riportata secondo quanto previsto dall’art. 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1169/2011.
Le indicazioni devono essere specificate in modo immediatamente visibile per l’acquirente, non devono essere in nessun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire.
Al fine di assicurare una corretta e completa informazione ai consumatori, rafforzare la prevenzione e la repressione delle frodi alimentari e della concorrenza sleale, è obbligatorio riportare nelle etichette dei prodotti l’indicazione del luogo di provenienza, come individuato ai sensi dell’art. 2, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 1169/2011, del nuovo alimento, a seconda della forma utilizzata.
Nello specifico, tale Regolamento prevede che l’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza di un ingrediente primario, che non è lo stesso paese d’origine o luogo di provenienza indicato per l’alimento, viene fornita:
a) con riferimento a una delle seguenti zone geografiche
- «UE», «non UE» o «UE e non UE»;
- una regione o qualsiasi altra zona geografica all’interno di diversi Stati membri o di paesi terzi, se definita tale in forza del diritto internazionale pubblico o ben chiara per il consumatore medio normalmente informato;
- la zona di pesca FAO, o il mare o il corpo idrico di acqua dolce se definiti tali in forza del diritto internazionale o ben chiari per il consumatore medio normalmente informato; o
- uno o più Stati membri o paesi terzi; o
- una regione o qualsiasi altra zona geografica all’interno di uno Stato membro o di un paese terzo, ben chiara per il consumatore medio normalmente informato; o
- il paese d’origine o il luogo di provenienza, conformemente alle specifiche disposizioni dell’Unione applicabili agli ingredienti primari in quanto tali;

b) oppure attraverso una dicitura del seguente tenore:
«(nome dell’ingrediente primario) non proviene/non provengono da (paese d’origine o luogo di provenienza dell’alimento)» o una formulazione che possa avere lo stesso significato per il consumatore.

MODALITA’ DI VENDITA

Rispetto alla normativa comunitaria, la legislazione nazionale prevede un’unica sostanziale differenza: i prodotti devono essere posti in vendita in comparti separati, segnalati attraverso apposita cartellonistica.

SANZIONI

Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni delle disposizioni relative alle indicazioni obbligatorie, come previste dai quattro decreti ministeriali, si applicano le sanzioni previste dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011.

 

 

 

 
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